Statuto

Associazione Svizzera Della Lingua Italiana

ASDLI

STATUTO

Art. 1 Nome

Sotto il nome “Associazione Svizzera della Lingua Italiana” ASDLI si costituisce un’Associazione ai sensi degli articoli 60 – 69 del Codice Civile Svizzero, apolitica e aconfessionale.


Art. 2 Sede

La sede dell’Associazione è a Berna. La sua attività è rivolta a persone o associazioni simpatizzanti della lingua italiana.


Art. 3 Scopo

L’Associazione sostiene tutte le attività necessarie per promuovere la lingua italiana in Svizzera e a tale scopo utilizza il patrimonio secondo il preventivo annuale.


Art. 4 Adesione

L’adesione all’Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono lo scopo.


Art. 5 Ammissione

Per aderire all’Associazione si compila il modulo “Domanda di ammissione”. L’Associazione è composta da quattro categorie di soci:

- soci attivi

- soci sostenitori

- soci collettivi e

- soci onorari

Le quote sociali sono stabilite annualmente dall’Assemblea. I soci onorari sono proposti dal Comitato all’Assemblea ed esenti dalla quota sociale.


Art. 6 Dimissioni

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Comitato e decorrono a partire dall’anno successivo.


Art. 7 Esclusione

Il Comitato può decidere l’esclusione di un socio per comportamenti contrari allo Statuto. Qualora il socio impugni la decisione per lettera raccomandata entro 30 giorni la conferma dell’esclusione spetta all’Assemblea, con maggioranza dei 2/3.


Art. 8 Organi

Gli organi dell’Associazione sono:

- l’assemblea generale

- il comitato

- i revisori dei conti


Art. 9 Assemblea generale e organizzazione

L’assemblea ordinaria è convocata una volta all’anno nel corso del primo trimestre per deliberare sui punti all’ordine del giorno.

L’assemblea straordinaria è convocata su decisione del comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

Le convocazioni all’assemblea devono essere inviate per iscritto almeno 20 giorni prima, con l’ordine del giorno. I soci possono proporre argomenti per l’ordine del giorno – dell' assemblea ordinaria - per iscritto entro il 31 gennaio. Partecipano all’assemblea, con diritto di voto, i soci che hanno versato la quota annuale.

I soci attivi o collettivi hanno diritto a un voto per persona. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità decide il/la presidente.

La modifica degli statuti e l’esclusione di soci richiedono una maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.


Art. 10 Competenze dell’Assemblea

L’assemblea generale delibera in merito a:

a) nomina del/della presidente, per la durata di 4 anni

b) nomina del comitato e dei revisori, per la durata di 4 anni

c) approvazione della relazione annuale sull’attività dell’Associazione

d) consuntivo

e) programma annuale

f) quote sociali

g) preventivo

h) modifica dello statuto

i) esclusione di soci.


Art. 11 Comitato

Il comitato è composto da un minimo di 5 e un massimo di 9 membri, presidente compreso. Il comitato è eletto dall’assemblea. Le cariche interne sono decise dallo stesso ed i suoi membri sono rieleggibili.


Art. 12 Competenze del Comitato

Il comitato dirige le attività dell’Associazione, la rappresenta verso terzi, tratta e decide su tutte le questioni che non siano di competenza dell’assemblea.


Art. 13 Attività del Comitato

Il comitato si riunisce almeno 4 volte all'anno o secondo necessità su proposta del/della presidente o di uno dei suoi membri. Per poter deliberare deve essere presente almeno la metà dei membri. Ogni membro detiene un voto. In caso di parità, decide il/la presidente. Il/la presidente impegna l'Associazione verso l'esterno mediante firma collettiva a due con un membro del comitato. Le operazioni finanziarie sono eseguite collettivamente dal cassiere con il presidente o il segretario.

Art. 14 Revisori dei conti

La verifica del bilancio dell'Associazione è affidata a 2 persone qualificate, elette dall’assemblea. Quest’ultima può incaricare anche una fiduciaria o un altro ente abilitato.


Art. 15 Mezzi finanziari

I mezzi finanziari dell'Associazione provengono da:

a) quote sociali

b) contributi di enti pubblici

c) offerte e contributi di soci sostenitori

d) finanziamenti da terzi, donazioni o lasciti

f) proventi derivanti da attività sociali.


Art. 16 Responsabilità

L'Associazione risponde dei suoi impegni unicamente con il proprio patrimonio. Ogni responsabilità personale dei membri e dei soci è limitata alla quota sociale. I membri e i soci uscenti non hanno alcuna pretesa sul patrimonio sociale.


Art. 17 Anno contabile

L'anno contabile corrisponde a quello civile.


Art. 18 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall’assemblea straordinaria, col consenso dei 3/4 dei votanti. Nel contempo viene designato un liquidatore, che si occupa del disbrigo degli affari correnti.


Art. 19 Destinazione del patrimonio dell'Associazione

In caso di scioglimento, l’eventuale patrimonio sociale sarà devoluto a una istituzione con scopi analoghi, scelta dall’Assemblea.


Art. 20 Entrata in vigore

Il presente Statuto è entrato in vigore con la sua approvazione da parte dell'assemblea costitutiva dell'Associazione in data del 12 gennaio 2013.

Berna il 30 gennaio 2013


Gianinazzi Pietro,

presidente


Il comitato:

Manuela Orrigo

Frédéric Berner

Sandro Bombardi

Natalia Schaer-Geraci

Enzio Bertola